Il nuovo contratto di "rent to buy"

12/05/2015

di Gianluca Fiori

L’art. 23 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014 n. 212, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina autonoma del contratto di godimento in funzione di successiva alienazione degli immobili (c.d. rent to buy).
Come ben chiarito dalla Relazione al disegno di legge di conversione, la novella legislativa si propone lo scopo di favorire la ripresa del mercato immobiliare, consentendo “all’acquirente l’immediato conseguimento del bene idoneo a soddisfare il bisogno abitativo, diluendo nel tempo l’impegno finanziario, e al venditore la collocazione dell’immobile (con conseguente sgravio dell’onere finanziario sostenuto per la costruzione)”.
Caratteristica fondamentale della disciplina introdotta è la trascrivibilità del contratto di rent to buy. Il comma 1 dell’art. 23, infatti, subito dopo averlo definito come quel contratto, diverso dalla locazione finanziaria, che prevede “l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canoni indicata nel contratto”, ne assicura la trascrivibilità ai sensi dell’art. 2645-bis c. c. La trascrizione produce i medesimi effetti della trascrizione dei contratti di locazione ultranovennali (art. 2643, co. 1, n. 8, c.c.), ossia l’opponibilità del contratto erga omnes, a norma dell’art. 2644 c.c., il cui richiamo sarebbe stato forse opportuno da parte del Legislatore.
Pubblicazione maggio 2015 su giuridica.net

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